Ripristinato indennizzo cessazione attività commerciali


La Legge di Bilancio ha ripristinato l’indennizzo per la cessazione delle attività commerciali, una misura di ‘pensionamento anticipato’ per gli imprenditori del commercio, meglio nota come rottamazione delle licenze. Una vittoria importante per le imprese che, nonostante la sospensione dell’indennizzo dal 2016, hanno continuato per tutto il tempo a finanziare il Fondo necessario. L’indennizzo cessazione definitivo delle attività commerciali, è stabilito dall’art. 1 comma 283 della Legge di Bilancio 2019 a decorrere dal 1° gennaio scorso, erogato fino alla pensione agli operatori del commercio in possesso dei requisiti anagrafici (62 anni per gli uomini, 57 per le donne) e che al momento della cessazione dell’attività siano stati iscritti per almeno cinque anni alla Gestione Commercianti INPS. L’indennizzo per cessazione attività è un sussidio mensile, equiparabile ad una sorta di disoccupazione o prepensionamento, d’importo pari al trattamento minimo di pensione nella gestione artigiani e commercianti, ossia, per l’anno 2019, pari a 513,01 euro al mese: la funzione dell’indennizzo è quella di accompagnare il lavoratore che ha cessato l’attività sino alla pensione. Al raggiungimento dell’età pensionabile, l’indennità è convertita in pensione diretta.
Per provare la chiusura dell’attività ed avere diritto al riconoscimento dell’indennizzo, occorre:
 
l’eventuale riconsegna al Comune, dove ha sede la ditta, dell’autorizzazione per l’esercizio dell’attività commerciale al minuto o di somministrazione di alimenti e bevande;
la cancellazione dell’attività dal registro delle imprese presso la Camera di commercio (tramite Comunica);
per gli agenti ed i rappresentanti di commercio, la cancellazione dal ruolo provinciale tenuto presso la Camera di commercio.