FISARC

La Federazione Italiana Servizi Agenti e Rappresentanti del Commercio in sigla F.I.S.A.R.C.,  associa oltre 15.000 imprese ed è una tra le più importanti organizzazione per livello di rappresentatività.
La Federazione scaturisce dalla volontà di una categoria che sempre più avverte l’esigenza di una tutela sindacale, opera senza fini di lucro e rappresenta gli Agenti e Rappresentanti di Commercio e i promotori finanziari ad essa aderenti.
La F.I.S.A.R.C., aderisce alla CESAC (Confederazione Europea Sindacati Autonomi del Commercio).
La è una organizzazione autonoma, indipendente ed apartitica. Essa promuove, organizza e dirige le iniziative necessarie per assicurare la partecipazione attiva della categoria alla elaborazione della politica economica e sociale del Paese. A tal fine, rivendica la sua presenza in tutti gli organismi pubblici e privati a rilevanza nazionale, regionale, provinciale e/o comunale in cui la rappresentanza sindacale è legittimata da leggi dello Stato, regolamenti o disposizioni particolari.

La F.I.S.A.R.C. in particolare si propone di:

  • contribuire alla salvaguardia e alla tutela degli interessi morali e materiali della categoria degli intermediari di commercio;
  • assumere la rappresentanza della categoria dinnanzi alle competenti autorità per ogni questione di interesse alla stessa;
  • realizzare corsi di formazione professionale e di altra natura purchè di interesse della categoria;
  • realizzare incontri e convegni per la discussione di argomenti e problemi di natura sindacale e culturale;
  • mettere a disposizione apparecchiature e programmi informatici per la registrazione e la elaborazione dei dati al fine di ottenere tabulati ed elaborati di varia utilità;
  • prestare ogni altro servizio richiesto attinente allo specifico settore (servizi di segreteria, , di carattere gestionale per gli adempimenti burocratico-fiscali, di carattere previdenziale e contrattuale).

L’agente di commercio è un lavoratore autonomo che viene incaricato da un’azienda di realizzare obiettivi di vendita in cambio di provvigioni, che variano a seconda dei settori merceologici e delle imprese. Il suo compito è di proporre gli articoli trattati ad altre aziende o a rivenditori all’ingrosso e al dettaglio, attenendosi alle direttive dell’azienda mandante. Può essere monomandatario, se lavora per un’unica ditta, o plurimandatario, se gestisce un pacchetto di più ditte che vendono prodotti complementari e non concorrenti tra loro. L’agente di commercio non è soltanto l’incaricato a raccogliere gli ordini di vendita, un piazzista; la professione si è evoluta ed egli è diventato un esperto di marketing. L’azienda, infatti, sempre più spesso utilizza l’intermediatore per testare la realtà della vendita e, a tal fine, chiede servizi di consulenza da offrire al cliente. A volte, invece, egli opera come agente di commercio con deposito e fornisce alla ditta mandante un servizio supplementare, tenendo i prodotti in un proprio magazzino prima di smerciarli.

Al rappresentante di commercio è concessa con atto notarile la rappresentanza dell’impresa. Acquisisce gli ordini e svolge l’attività di consulenza, come l’agente di commercio, ma può anche concludere i contratti direttamente a nome e per conto dell’impresa stessa, avendo un’ampia possibilità decisionale. Può, infatti, stabilire condizioni di pagamento, sconti e offerte per il cliente. La forma di retribuzione tipica di questo professionista è la provvigione, un compenso proporzionale al risultato economico della sua attività. Solo in alcuni casi il contratto prevede una quota fissa, indipendentemente dagli affari portati a termine. Altrettanto rari, ma validi, sono un periodo di formazione gratuita e un anticipo sulle provvigioni.

I venditori non hanno diritto al rimborso delle spese, per cui è bene considerare che metà circa delle provvigioni incassate serve per pagare tasse, spese e contributi previdenziali.

SERVIZI FISARC

  • Corsi per l’iscrizione al ruolo Agenti e Rappresentanti del Commercio
  • Consulenza legale –  fiscale –  tributaria
  • Consulenza previdenziale  ( Enasarco/Inps )
  • Consulenza sull’AEC ( Accordo Economico Collettivo )
ACCESSO ALLA PROFESSIONE
L’eseo della professione è regolamentato dalla Legge n. 204 del 3 maggio 1985, che prevede l’iscrizione al Ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio presso la Camera di Commercio della provincia di residenza.rcizi

Per poter effettuare l’iscrizione è necessario dimostrare la sussistenza di requisiti generali, professionali e morali.

Requisiti generali:

  1. aver compiuto 18 anni;
  2. essere cittadino italiano o di uno stato membro dell’Unione Europea o ancora cittadino straniero autorizzato a soggiornare in Italia per lavoro autonomo.

Requisiti professionali:

  1. aver conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado a indirizzo commerciale;

oppure

  1. aver conseguito la laurea in materie commerciali e giuridiche;

oppure

  1. aver prestato servizio, per almeno due anni nell’ultimo quinquennio, alle dipendenze di un’impresa con mansioni di addetto qualificato al settore vendite.

Requisiti morali:

  1. non essere interdetto, inabilitato o dichiarato fallito, salvo che non sia avvenuta la riabilitazione civile per la dichiarazione di fallimento;
  2. non essere stato condannato per delitti  contro la pubblica amministrazione, l´amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l´economia pubblica, l´industria e il commercio, oppure per omicidio volontario, furto, rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione salvo che non sia intervenuta la riabilitazione penale;
  3. non essere sottoposto a misure di prevenzione contro la delinquenza mafiosa.

Se si è in possesso dei titoli di studio sopra citati, è possibile iscriversi al Ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio senza l’obbligo di seguire un ulteriore corso di formazione professionale, ma semplicemente presentando una domanda d’iscrizione.

Coloro che non hanno né il titolo di studio né una precedente esperienza lavorativa, possono accedere al Ruolo solamente dopo aver frequentato un apposito corso professionale e aver superato il relativo esame di abilitazione finale.

Una volta superato l’esame, è possibile presentare la domanda d’iscrizione al Ruolo.

In seguito, verrà attribuito all’agente un numero abilitativo, corredato dalla data d’iscrizione. Questo numero va comunicato alla ditta mandante, che conferisce il contratto di agenzia. L’agente si deve iscrivere al  Registro delle Imprese  e aprire la Partita IVA. La ditta mandante deve provvedere, invece, all’iscrizione dell’agente all’INPS:

All’inizio, per poter imparare il mestiere, sono preferibili le piccole e medie imprese, che danno più spazio ai nuovi arrivati.

Una volta individuato il settore, non resta che scegliere il tipo di azienda per cui lavorare.

Prima di firmare un qualsiasi contratto, è necessario accertarsi di che tipo di lavoro effettivamente si tratti. Sono molte le richieste per incaricati alla vendita, ai quali non viene chiesta l’iscrizione al Ruolo. In questo caso, le condizioni del rapporto di lavoro e il trattamento economico sono fissati nella lettera d’incarico o in quella d’autorizzazione, che non sono veri contratti.

Infatti, in caso di contenzioso con l’azienda, si è comunque perdenti, perché le lettere d’incarico non hanno valore legale. Quindi, se si vuole essere tutelati, avere potere negoziale e se non si vuole incorrere nel pagamento di multe, è indispensabile iscriversi al Ruolo.

Infine, ogni contratto ha le sue clausole: è bene sottoporlo all’attenzione delle associazioni di categoria territoriali prima di firmare.

Per ulteriori approfondimenti sui profili professionali di agente e rappresentante di commercio consultare la normativa nazionale e comunitaria di riferimento:

Direttiva Europea 86/653/CEE del 18 dicembre 1986 “Direttiva del Consiglio relativa al coordinamento dei diritti degli stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea n. 382 del 31/12/1986;

Decreto legislativo 10 settembre 1991, n. 303 “Attuazione della direttiva 86/653/CEE relativa al coordinamento dei diritti degli stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti, a norma dell’articolo 15 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (legge comunitaria 1990)”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 20/09/1991 – Supplemento Ordinario.

– Decreto legislativo 15 febbraio 1999, n. 65 “Adeguamento della disciplina relativa agli agenti commerciali indipendenti, in ulteriore attuazione della direttiva

86/653/CEE del Consiglio del 18 dicembre 1986″, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19/03/1999.

FORMAZIONE

Per diventare agenti o rappresentanti è opportuno seguire un percorso di studi a indirizzo commerciale. La formazione scolastica può iniziare già a livello di scuola secondaria di secondo grado. La riforma dell’istruzione, a opera del Ministro Gelmini, prevede la possibilità di a un Istituto Tecnico – Settore economico Indirizzo amministrazione, finanza e marketing oppure Indirizzo turismo o ancora Settore tecnologico Indirizzo informatica e telecomunicazioni. Il percorso scolastico si articola in due bienni e un quinto anno finale, che termina con l’esame di Stato. Per maggiori informazioni e per verificare l’offerta formativa, si consiglia di contattare i singoli Istituti Scolastici.

E’ possibile proseguire con l’università, optando per una delle seguenti lauree appartenenti all’area sociale:

– classe n. 2, Scienze politiche e delle relazioni internazionali;
– classe n. 17, Scienze dell’economia e della gestione aziendale;
– classe n. 28, Scienze economiche;
– classe n. 31, Scienze giuridiche;
– classe n. 36, Scienze sociologiche.

Chi non è in possesso di tali requisiti e desidera intraprendere la professione, deve frequentare il corso per Agente e Rappresentante di Commercio, organizzato periodicamente dalle Camere di Commercio, dalle associazioni di categoria o dalle scuole autorizzate dalle Regioni. Si tratta di un corso che dura, generalmente, tre mesi per un totale di circa 80/100 ore, al termine del quale bisogna sostenere un esame. Per sapere quali sono le scuole o gli enti realmente autorizzati dalle Regioni a organizzare i corsi, ci si può rivolgere alla Camera di Commercio o alle associazioni di categoria della propria zona. E’ importante poi, una volta inseriti nel mondo del lavoro, provvedere all’aggiornamento professionale, attraverso corsi specifici e letture di settore, per adeguarsi rispetto a quelle che sono le tecniche di vendita più innovative.

Anche la conoscenza delle lingue straniere può essere utile per offrire consulenze anche a clienti internazionali.