Istituita la Zes Unica del Sud

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legge contenente misure in materia di coesione e rilancio dell’economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese.

 

Il provvedimento prevede l’istituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2024, della nuova Zona economica speciale denominata “Zes unica”, con specifiche agevolazioni, che comprenderà i territori di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna.
Con la nuova norma viene previsto anche un sistema di governance della Zes unica con cabina di regia per lo sviluppo delle aree interne istituita presso la presidenza del Consiglio dei ministri, alla quale saranno attribuite le funzioni di indirizzo, coordinamento, vigilanza e monitoraggio della nuova Zona.
L’istituzione della nuova Zes unica prevede un’autorizzazione unica per l’avvio delle attività produttive per le imprese già operative o che si insedieranno e il riconoscimento, per l’anno 2024, di un contributo emesso sotto forma di credito d’imposta, nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027, destinato alle imprese ubicate nei territori indicati dalla norma che effettuano acquisti di beni strumentali destinati a strutture produttive.
Per la concessione dell’agevolazione sono riconosciute valide le spese effettuate per l’acquisto, anche in leasing o con altri contratti di locazione finanziaria, di macchinari, impianti e attrezzature varie, destinati a strutture produttive di nuovo impianto o già esistenti sul territorio.
Sono riconosciuti anche gli acquisti di nuovi terreni e l’acquisizione o l’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti. Il valore dei terreni e degli immobili non può superare il 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato.

Alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, nel settore della pesca e dell’acquacoltura e nel settore della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli, della pesca e dell’acquacoltura, che effettuano l’acquisizione di beni strumentali, gli aiuti sono concessi nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea in  materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico.

L’agevolazione non si applica ai soggetti che operano in determinati settori (industria siderurgica, carbonifera e lignite, trasporti e relative infrastrutture, produzione, stoccaggio, trasmissione e distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, banda larga, nonché creditizio, finanziario e assicurativo). Sono escluse anche le imprese in stato di liquidazione o di scioglimento e le imprese in difficoltà secondo la normativa comunitaria.

Il credito d’imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquistati o, in caso di investimenti immobiliari, realizzati dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024 nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro. Non sono agevolabili, comunque, i progetti di investimento di importo inferiore a 200mila euro.