Contrasto della contraffazione: pronto il codice tributo


Pubblicate dall’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 84 del 4 ottobre 2019, le modalità di versamento, tramite modello F24, della sanzione amministrativa pecuniaria per il contrasto della contraffazione. In generale infatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 7.000 euro l’acquirente finale che acquista a qualsiasi titolo cose che, per la loro qualità o per la condizione di chi le offre o per l’entità del prezzo, inducano a ritenere che siano state violate le norme in materia di origine e provenienza dei prodotti ed in materia di  proprietà industriale.  Inoltre, qualora l’acquisto sia effettuato da un operatore commerciale o importatore o da qualunque altro soggetto diverso dall’acquirente finale, la sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita da un minimo di 20.000 euro fino a un milione di euro. Per consentire il versamento, tramite modello F24, della sanzione irrogata dalla polizia comunale, è stato istituito il codice tributo: “3022” denominato “Sanzione pecuniaria amministrativa per il contrasto della contraffazione irrogata dalla polizia comunale – articolo 1, comma 7, decreto legge 14 marzo 2005, n. 35”.